Statuto

Statuto

Principi costitutivi

Art. 1 - Definizione

E’ costituita la Confederazione Imprenditori del Mediterraneo, in sigla CONF.I.MED..

La CONF.I.MED. è una Confederazione nazionale di imprese e titolari di impresa, rappresenta ed associa i lavoratori autonomi e le imprese artigianali, commerciali, industriali e dei servizi, i consorzi e le cooperative ed i relativi loro soci, le piccole e medie imprese, associazioni, enti, organizzazioni, le persone fisiche ed i pensionati che ne condividono i principi ispiratori.

La CONF.I.MED. è indipendente, libera ed apartitica e considera  la democrazia, l'eguaglianza e la solidarietà tra uomini e donne di tutte le razze e religioni, i suoi caratteri fondanti.

La CONF.I.MED. ispira la propria azione ai principi della Costituzione della Repubblica e ne propugna l'integrale attuazione.

La CONF.I.MED. è una Confederazione senza scopo di lucro.

La CONF.I.MED. si propone di realizzare gli scopi istituzionali, in Italia ed all'estero, attraverso la rappresentanza, la promozione delle categorie, la formazione, l’azione sociale e l’organizzazione dei servizi.

La durata della Confederazione è illimitata.

 

Art. 2 - Sede sociale

La CONF.I.MED. ha sede in Catania (CT) in via Napoli, 90.

 

Art. 3 - Finalità

La CONF.I.MED. si propone le seguenti finalità:

  • la rappresentanza sindacale degli associati, tutelandone gli interessi in tutte le sedi;
  • la rappresentanza e tutela dei lavoratori autonomi e delle imprese, nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, la Pubblica Amministrazione, le organizzazioni politiche, sociali, economiche a livello nazionale ed internazionale intervenendo anche attraverso le proprie organizzazioni territoriali e di settore per garantire la tutela e rappresentanza a tutti i livelli;
  • la stipula, anche attraverso organizzazioni di settore, di accordi e contratti collettivi di lavoro, dei rinnovi, degli accordi decentrati, delle integrazioni e aggiornamenti, fornendo la relativa assistenza alle associazioni territoriali e di settore interessato;
  • l’assistenza sociale e previdenziale di Patronato, attraverso la promozione di un istituto di Patronato ai sensi dell’art.5 della L.152/2001 o in convenzione;
  • l'assistenza fiscale, attraverso l’istituzione di un Centro di Assistenza Fiscale (C.A.F.) o in convenzione;
  • la rappresentanza, l’assistenza e la consulenza di ogni aspetto dell’attività aziendale anche sotto i profili contabile, amministrativo, legale, tecnico, tributario-fiscale, assicurativo-finanziario, sindacale, di consulenza del lavoro, dell’ambiente;
  • la costituzione e la promozione di agenzie per l’impiego secondo le norme vigenti, in attuazione del disposto di cui all’art.78 della Legge n. 413 del 30.12.1991 e successive modificazioni,;
  • la promozione di accordi e di iniziative nazionali ed internazionali con particolare riguardo dei programmi e delle azioni della U.E. nell’interesse delle imprese associate;
  • l’assunzione di iniziative atte ad ammodernare e sviluppare le imprese associate, a potenziare la loro produttività ed a favorire il collocamento del loro prodotto sul mercato;
  • la promozione dell’associazionismo tra le imprese anche al fine di una loro più qualificata presenza sul mercato;
  • la promozione e l'assistenza alla creazione di nuove imprese con azioni specifiche, anche nel quadro degli appositi programmi della U.E.;
  • l’istruzione, la ricerca e la formazione professionale, la formazione continua dei lavoratori autonomi e degli imprenditori della piccola impresa, degli apprendisti, dei loro dipendenti e di quanti operano nelle imprese per il conseguimento dei crediti formativi o che intendano inserirsi nelle attività menzionate, la realizzazione dei percorsi formativi per  l'assolvimento dell'obbligo scolastico e per l'apprendimento delle lingue straniere e della lingua e cultura italiana con rilascio delle relative certificazioni riconosciute a livello internazionale, nonché la formazione in generale dei propri operatori e rappresentanti ai vari livelli.

Per la realizzazione di tali obiettivi potrà costituire appositi enti di formazione ed idonee strutture organizzative;

  • la costituzione, il potenziamento e l’organizzazione anche sindacale di organismi economici, cooperativistici, mutualistici e consortili;
  • la promozione di attività di aggregazione sociale, ricreativa, del tempo libero e del turismo dei propri associati, anche mediante l’organizzazione sul territorio di circoli ricreativi e culturali di enti e società;
  • la promozione, l’organizzazione e la gestione di progetti di Servizio Civile atti a favorire la partecipazione civica attraverso il volontariato e l’associazionismo sociale.

Per il raggiungimento degli scopi e dei compiti di cui al presente articolo, la CONF.I.MED. può costituire le strutture organizzative idonee, compiere le relative operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, assumere la partecipazione e promuovere la costituzione di istituti, società, associazioni, od enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il concorso di propri mezzi finanziari e patrimoniali.

Spetta alla CONF.I.MED. designare o nominare propri rappresentanti o delegati in consessi, enti, organismi o commissioni presso i quali la rappresentanza degli interessi generali dei lavoratori autonomi e delle imprese sia richiesta ed ammessa. Quando tali nomine sono di specifica competenza di associazioni aderenti, esse devono essere concordate con il Consiglio.

Art. 4 - Soci

Possono essere ammessi come soci i lavoratori autonomi e le imprese artigianali, commerciali, industriali e dei servizi, i consorzi e le cooperative ed i relativi loro soci, le piccole e medie imprese, associazioni, enti, organizzazioni, le società, le persone fisiche ed i pensionati che ne condividono i principi ispiratori.

Tutti i soci devono essere maggiori d’età; la disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi.

E' esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Possono essere soci i pensionati di tutte le categorie e settori pubblici e privati.

Gli associati si distinguono in quattro categorie:

Sono soci fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione della Confederazione.

Sono soci ordinari: tutti quelli, persone fisiche o giuridiche, associazioni ed enti, che condividono le finalità della Confederazione.

Sono soci sostenitori: coloro che, condividendo gli scopi della Confederazione, vogliono testimoniare la loro solidarietà mediante contribuzione economica.

Sono soci onorari: le persone fisiche che, senza diritto di voto, saranno invitate a far parte della Confederazione per particolari meriti professionali o scientifici.

Il socio è tenuto a osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni sociali ed a favorire in ogni modo gli interessi della Confederazione.

In caso di morte del socio, il rapporto sociale continua con gli eredi del defunto.

In caso di più eredi questi dovranno delegare uno di essi quali rappresentante comune.

La qualifica di socio ordinario è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Comitato Esecutivo Provinciale.

Le decisioni del Comitato Esecutivo Provinciale in merito non sono motivate e la documentazione richiesta a corredo della domanda di ammissione nonché l'importo e le modalità di versamento della quota associativa verranno determinate dall'apposito regolamento associativo predisposto dal Comitato Esecutivo.

Le iscrizioni decorrono dal giorno in cui  la domanda è accolta.

Le quote sociali sono dovute per tutto l’anno solare in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dell’associato.

L’appartenenza alla Confederazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Il rapporto associativo può cessare:

  • per dimissioni, per le quali è obbligatoria la comunicazione in forma scritta almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno solare;
  • per cessazione dell’attività per la quale è obbligatoria la comunicazione in forma scritta entro i tre mesi dall’evento;
  • per espulsione;
  • automaticamente in caso di omesso versamento della quota associativa.

In nessun caso gli associati avranno diritto al rimborso delle quote associative pagate.

 

Art. 5 - Compensi

Tutte le cariche previste e scaturenti dal presente statuto sono elettive e non danno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e regolarmente documentate.

Fondo comune e bilanci

Art. 6 - Fondo comune

La CONF.I.MED. è amministrativamente, finanziariamente e contabilmente autonoma.

Il fondo comune della CONF.I.MED. è costituito:

  • quote e contributi degli associati;
  • da beni mobili, immobili, eredità, donazioni e legati;
  • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  • altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale;
  • dal fondo di riserva;
  • da redditi patrimoniali.

Le somme versate per le quote associative non sono rimborsabili in nessun caso, non sono trasmissibili a terzi, ad eccezione dei trasferimenti causa morte, e non sono rivalutabili.

La CONF.I.MED. ha una propria autonomia giuridica, contabile, economica, finanziaria e patrimoniale.

I creditori della CONF.I.MED. possono far valere i propri diritti solo sul fondo comune della Confederazione medesima.

E’ vietata qualsiasi forma diretta ed indiretta di distribuzione di eventuali utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Confederazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’eventuale avanzo di gestione è reinvestito obbligatoriamente a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

In caso di scioglimento la Confederazione, estinte tutte le passività, si obbliga a devolvere l’eventuale attivo netto a favore di altre associazioni aventi analoghe finalità o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23/12/96 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 7 - Esercizio e bilancio

L’esercizio decorre dal primo di gennaio al trentuno di dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo, consuntivo e la relazione illustrativa elaborati dal Comitato Esecutivo saranno depositati presso la sede della Confederazione nei trenta giorni precedenti la loro approvazione. Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto all’approvazione del Consiglio entro il trenta aprile di ogni anno solare successivo, mentre il bilancio preventivo deve essere sottoposto all’approvazione del Consiglio entro il trenta di novembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo e preventivo saranno a disposizione degli associati che ne potranno avere copia.

L'Organizzazione

Art. 8 - Organi

Sono organi della Confederazione:

1)            il Congresso;

2)            il Consiglio;

3)            il Comitato Esecutivo;

4)            il Presidente;

5)            il Vice Presidente;

6)            il Collegio dei Revisori dei Conti;

7)            il Collegio dei Probiviri.

 

Art. 9 - Il Congresso

Il Congresso è il massimo organo deliberativo della Confederazione.

Il Congresso viene convocato in via ordinaria ogni cinque anni, in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio lo reputi necessario, ogni qualvolta il Collegio dei Revisori o dei Probiviri ne facciano richiesta.

Il Congresso è convocato dal Presidente con avviso esposto presso le sedi sociali e/o a mezzo posta - email - manifesti - avviso stampa - gazzetta ufficiale con preavviso di novanta giorni.

Il Congresso è dichiarato aperto dal Presidente e in mancanza dal Vice Presidente o dal membro più anziano del Comitato Esecutivo; elegge il Presidente e il Segretario verbalizzante fra i presenti.

Al Congresso partecipano di diritto i membri del Comitato Esecutivo, i membri del Collegio dei Revisori, i membri del Collegio dei Probiviri, i Presidenti Regionali, i Presidenti Provinciali e i rappresentanti eletti nelle Assemblee Provinciali nel rapporto di uno ogni duecento soci aventi diritto al voto o frazione di duecento.

Ogni membro del Comitato Esecutivo, i Presidenti Regionali e i Presidenti Provinciali esprimono un voto; i rappresentanti eletti nelle Assemblee Provinciali esprimono un numero di voti pari al numero dei soci aventi diritto al voto rappresentati.

Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese tranne che per l'elezione delle cariche sociali per le quali è previsto lo scrutinio segreto.

Il Congresso è valido se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto in prima convocazione; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

E’ di competenza del Congresso:

  • eleggere ogni 5 (cinque) anni il Presidente, il Comitato Esecutivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri;
  • deliberare sulle modifiche dello statuto;
  • deliberare sullo scioglimento della Confederazione e sulla nomina dei liquidatori.

 

Art. 10 - Il Consiglio

Il Consiglio viene convocato in via ordinaria due volte l'anno, in via straordinaria ogni qualvolta ne faccia  richiesta almeno un quinto degli associati, ogni qualvolta il Comitato Esecutivo lo reputi necessario, ogni qualvolta il Collegio dei Revisori o dei Probiviri ne facciano richiesta.

Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso esposto presso le sede sociale della Confederazione e/o a mezzo posta - email con preavviso di trenta giorni.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in mancanza dal Vice Presidente o dal membro più anziano del Comitato Esecutivo; il Presidente nomina il Segretario verbalizzante fra i presenti.

Al Consiglio partecipano di diritto il Presidente, il Vice Presidente, i membri del Comitato Esecutivo, i membri del Collegio dei Revisori, i membri del Collegio dei Probiviri, i Presidenti Regionali, i Presidenti Provinciali e i rappresentanti eletti nelle Assemblee Provinciali nel rapporto di uno ogni duecento soci aventi diritto al voto o frazione di duecento.

Il Presidente, ogni membro del Comitato Esecutivo, i Presidenti Regionali e i Presidenti Provinciali esprimono un voto; i rappresentanti eletti nelle Assemblee Provinciali esprimono un numero di voti pari al numero dei soci aventi diritto al voto rappresentati.

L'assenza ingiustificata per più di due volte consecutive di un membro del Comitato Esecutivo, è considerata grave irregolarità e può comportare la rimozione dalla carica.

Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese tranne che per l'elezione o la rimozione delle cariche sociali per le quali è previsto lo scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

E’ di competenza del Consiglio:

  1. approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Confederazione;
  2. deliberare il commissariamento e/o lo scioglimento delle strutture territoriali;
  3. rimuovere dalla carica, per gravi irregolarità, il Presidente, i membri del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri, i Presidenti Regionali e Provinciali e i membri dei Comitati Esecutivi Regionali e Provinciali;
  4. eleggere in caso di vacanza tra i Congressi il Presidente, il Comitato Esecutivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri;
  5. approvare l'importo della quota associativa;
  6. approvare i regolamenti aziendali;
  7. approvare i regolamenti associativi.

 

Art. 11 - Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo viene convocato in via ordinaria tre volte l'anno, in via straordinaria ogni qualvolta uno dei membri del Comitato Esecutivo lo reputi necessario, ogni qualvolta il Collegio dei Revisori o dei Probiviri ne facciano richiesta.

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di Consiglieri inferiori a sette. I membri del Comitato Esecutivo vengono convocati dal Presidente con avviso esposto presso le sede sociale della Confederazione e/o a mezzo posta - email con preavviso di trenta giorni.

Le riunioni del Comitato Esecutivo sono presiedute dal Presidente e in mancanza dal Vice Presidente o dal membro più anziano del Comitato Esecutivo; il Presidente nomina il Segretario verbalizzante fra i presenti.

L'assenza ingiustificata per più di due volte consecutive di un membro del Comitato Esecutivo, è considerata grave irregolarità e può comportare la rimozione dalla carica.

Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

E’ di competenza del Comitato Esecutivo:

  • predisporre il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e la relazione illustrativa;
  • deliberare in merito all'organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari anche mediante la costituzione di appositi enti e società su proposta del Presidente ed in attuazione delle decisioni del Consiglio;
  • provvedere alla gestione ordinaria e continuativa della CONF.I.MED.;
  • provvedere a deliberare sulle eventuali richieste di affidamento bancario e/o prestiti, leasing, mutui ad assumere obbligazioni passive e/o ipotecarie e cambiarie, a prestare avalli e concedere garanzie a favore di terzi, provvede a consentire ad iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni ipotecarie;
  • deliberare sull'adesione delle associazioni;
  • deliberare sull'apertura di rapporti di conto corrente bancari e/o postali, libretti di risparmio bancari e/o postali e linee di credito;
  • deliberare sulla cessazione dell'adesione con provvedimento motivato delle associazioni aderenti;
  • valutare le delibere dei Comitati Esecutivi Regionali;
  • deliberare sull'assunzione e licenziamento dei dipendenti e sui provvedimenti disciplinari;
  • proporre l'importo della quota associativa;
  • predispone i regolamenti aziendali;
  • predisporre i regolamenti associativi;
  • deliberare su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza.

 

Art. 12 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Confederazione, è eletto dal Congresso, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Il Presidente esprime e garantisce le caratteristiche peculiari della Confederazione ed ha la responsabilità dell’attuazione delle scelte politiche.

E' investito di tutti i più ampi poteri e potrà conferire idonee procure ad altri dallo stesso all’uopo designati. Il Presidente può aprire rapporti di conto corrente bancari e/o postali, libretti di risparmio bancari e/o postali; il Presidente non può aprire linee di credito senza la delibera del Comitato Esecutivo.

Il Presidente nomina il Vice Presidente che, in caso di assenza o di impedimento, può sostituirlo.

Il Presidente convoca il Congresso, il Consiglio e le riunioni del Comitato Esecutivo e ne stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente può deliberare specifici rapporti di adesione con altre organizzazioni nell’ambito di una propria autonomia giuridica ed organizzativa. In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio o del Comitato Esecutivo salvo ratifica nella prima riunione successiva.

 

Art. 13 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente viene nominato dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, lo sostituisce nell'espletamento delle funzioni di gestione ordinaria.

 

Art. 14 - Il Direttore Generale

Il Direttore Generale è organo tecnico della Confederazione.

E’ un lavoratore dipendente della Confederazione assunto dal Presidente.

Il Direttore Generale:

1)      può accendere conti correnti della Confederazione, su delega del Presidente;

2)      esegue tutte le disposizioni contabili e finanziarie che gli vengono impartite dal presidente;

3)      è responsabile della tenuta dei registri contabili e degli atti giustificativi di spesa della Confederazione;

         attua in concreto tutte le operazioni di carattere amministrativo adottate dagli organi della

         Confederazione.

 

Art. 15 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. E’ eletto dal Congresso in numero di tre persone, di cui uno eletto nella qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, più due supplenti.

Il Collegio ha l’obbligo di vigilare sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Confederazione. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti riferisce nel Consiglio e nelle riunioni del Comitato Esecutivo sull’andamento della gestione economica finanziaria della Confederazione.

 

Art. 16 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. E’ eletto dal Congresso in numero di tre persone, di cui uno eletto nella qualità di Presidente del Collegio dei Probiviri, più due supplenti.

Il Collegio dei Probiviri approva il proprio regolamento interno nella sua prima seduta e ha il compito di decidere su istanza di ogni interessato, in punto della sola legittimità, in ordine al rispetto delle norme statutarie e regolamentari da parte degli organi della CONF.I.MED..

L'Organizzazione delle strutture territoriali

Art. 17 - Strutture territoriali

La CONF.I.MED. può istituire strutture territoriali a livello regionale e provinciale.

Le strutture territoriali sono istituite dal Comitato Esecutivo e hanno il compito di perseguire gli scopi sociali osservando e rispettando le direttive impartite della CONF.I.MED..

Il Comitato Esecutivo nomina i responsabili regionali e provinciali i quali, dovranno costituire un'associazione che recepisce lo statuto della CONF.I.MED.. I Presidenti Regionali e Provinciali e i Comitati Esecutivi Regionali e Provinciali rimarranno in carica fino alla prima assemblea regionale o provinciale.

Le strutture territoriali sono enti associativi autonomi.

Esse hanno un proprio patrimonio, distinto da quello della Confederazione, godono di autonomia amministrativa e gestionale entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie e rispondono con i propri mezzi di tutte le obbligazioni e i rapporti da esse instaurati. Ai fini di coordinamento con le attività della Confederazione e del perseguimento degli scopi generali, le strutture territoriali si impegnano a mettere a disposizione della CONF.I.MED., periodicamente ed in ogni caso su richiesta della struttura centrale, tutti i dati associativi e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa.

Le strutture territoriali, i loro organi e/o i loro rappresentanti non possono mai validamente impegnare ed obbligare la Confederazione a nessun titolo o causale.

Le strutture territoriali sono tenute al versamento delle quote associative corrisposte dai soci nelle modalità e nei termini stabiliti dall'apposito regolamento associativo predisposto dal Comitato Esecutivo.

 

Art. 18 - Organi delle strutture territoriali

Sono Organi delle strutture territoriali:

  • l'Assemblea Regionale;
  • il Comitato Esecutivo Regionale;
  • il Presidente Regionale;
  • l'Assemblea Provinciale;
  • il Comitato Esecutivo Provinciale;
  • il Presidente Provinciale.

 

Art. 19 - L'Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale è il massimo organo deliberativo della Confederazione a livello regionale.

L'Assemblea Regionale viene convocata in via ordinaria due volte l'anno, in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente Regionale o il Comitato Esecutivo Regionale lo reputi necessario.

L'Assemblea Regionale è convocata dal Presidente Regionale con avviso esposto presso le sedi sociali presenti nella regione e/o a mezzo posta - email - manifesti - avviso stampa con preavviso di trenta giorni.

L'Assemblea Regionale è dichiarata aperta dal Presidente Regionale e in mancanza dal membro più anziano del Comitato Esecutivo Regionale; elegge il Presidente e il Segretario verbalizzante fra i presenti.

All'Assemblea Regionale partecipano di diritto i membri del Comitato Esecutivo Regionale, i membri del Collegio dei Revisori, i membri del Collegio dei Probiviri, i Presidenti Provinciali e i rappresentanti eletti nelle Assemblee Provinciali nel rapporto di uno ogni duecento soci aventi diritto al voto o frazione di duecento.

Ogni membro del Comitato Esecutivo Regionale e i Presidenti Provinciali esprimono un voto; i rappresentanti eletti nelle Assemblee Provinciali esprimono un numero di voti pari al numero dei soci aventi diritto al voto rappresentati.

Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese o segreto.

L'Assemblea Regionale è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto in prima convocazione; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

E’ di competenza dell'Assemblea Regionale:

  1. eleggere ogni 5 (cinque) anni il Presidente Regionale e il Comitato Esecutivo Regionale;
  2. approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Confederazione a livello regionale;
  3. richiedere al Consiglio la rimozione dalla carica, per gravi irregolarità, del Presidente Regionale, dei membri del Comitato Esecutivo Regionale, dei Presidenti Provinciali e dei membri dei Comitati Esecutivi Provinciali.

Art. 20 - Il Comitato Esecutivo Regionale

Il Comitato Esecutivo Regionale è composto dal Presidente Regionale e da un numero di Consiglieri inferiori a sette. Si riunisce ogni qualvolta il Presidente Regionale o uno dei membri lo reputi necessario. I membri del Comitato Esecutivo Regionale vengono convocati dal Presidente Regionale con avviso esposto presso le sede regionale della Confederazione  e/o a mezzo posta - email con preavviso di trenta giorni.

Le riunioni del Comitato Esecutivo Regionale sono presiedute dal Presidente Regionale e in mancanza dal membro più anziano del Comitato Esecutivo Regionale; il Presidente nomina il Segretario verbalizzante fra i presenti.

L'assenza ingiustificata per più di due volte consecutive di un membro del Comitato Esecutivo Regionale, è considerata grave irregolarità e può comportare la rimozione dalla carica.

Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

E’ di competenza del Comitato Esecutivo Regionale:

  • predisporre il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e la relazione illustrativa regionale;
  • deliberare in merito all'organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari;
  • provvedere alla gestione ordinaria e continuativa della CONF.I.MED. a livello regionale.

Tutte le delibere del Comitato Esecutivo Regionale devono essere approvate dal Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo Regionale è tenuto ad osservare e rispettare le direttive impartite dal Comitato Esecutivo; la mancata osservanza è considerata grave irregolarità e può comportare la rimozione dalla carica dei membri.

Il membro rimosso dalla carica potrà ricorrere contro la delibera di rimozione rivolgendosi al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione.

 

Art. 21 - Il Presidente Regionale

Il Presidente Regionale ha la legale rappresentanza della Confederazione a livello regionale, è eletto dall'Assemblea Regionale, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Il Presidente Regionale esprime e garantisce le caratteristiche peculiari della Confederazione ed ha la responsabilità dell’attuazione delle scelte politiche a livello regionale.

Il Presidente Regionale non può aprire rapporti di conto corrente bancari e/o postali, libretti di risparmio bancari e/o postali, aprire linee di credito o assumere personale senza la delibera del Consiglio.

Il Presidente Regionale convoca l'Assemblea Regionale e le riunioni del Comitato Esecutivo Regionale e ne stabilisce l'ordine del giorno. In caso di urgenza il Presidente Regionale può adottare i provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo Regionale salvo ratifica nella prima riunione successiva.

Il Presidente Regionale è tenuto ad osservare e rispettare le direttive impartite dal Presidente; la mancata osservanza è considerata grave irregolarità e può comportare la rimozione dalla carica.

Il Presidente Regionale rimosso dalla carica potrà ricorrere contro la delibera di rimozione rivolgendosi al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione.

 

Art. 22 - L'Assemblea Provinciale

L'Assemblea Provinciale è il massimo organo deliberativo della Confederazione a livello provinciale.

L'Assemblea Provinciale viene convocata in via ordinaria due volte l'anno, in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente Provinciale o il Comitato Esecutivo Provinciale lo reputi necessario.

L'Assemblea Provinciale è convocata dal Presidente Provinciale con avviso esposto presso le sedi sociali presenti nella provincia e/o a mezzo posta - email con preavviso di trenta giorni.

L'Assemblea Provinciale è dichiarata aperta dal Presidente Provinciale e in mancanza dal membro più anziano del Comitato Esecutivo Provinciale; elegge il Presidente e il Segretario verbalizzante fra i presenti.

All'Assemblea Provinciale partecipano di diritto i membri del Comitato Esecutivo Provinciale, i membri del Collegio dei Revisori, i membri del Collegio dei Probiviri e tutti i soci della provincia in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni membro del Comitato Esecutivo Provinciale e ogni socio esprime un voto.

Ogni socio può detenere al massimo una delega che va consegnata al Presidente prima dell’inizio dell’assemblea.

Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese o segreto.

L'Assemblea Provinciale è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto in prima convocazione; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

E’ di competenza dell'Assemblea Provinciale:

  1. eleggere ogni 5 (cinque) anni il Presidente Provinciale e il Comitato Esecutivo Provinciale;
  2. approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Confederazione a livello provinciale;
  3. richiedere al Consiglio la rimozione dalla carica, per gravi irregolarità, del Presidente Provinciale e dei membri del Comitato Esecutivo Provinciale.

 

Art. 23 - Il Comitato Esecutivo Provinciale

Il Comitato Esecutivo Provinciale è composto dal Presidente Provinciale e da un numero di Consiglieri inferiori a sette. Si riunisce ogni qualvolta il Presidente Provinciale o uno dei membri lo reputi necessario. I membri del Comitato Esecutivo Provinciale vengono convocati dal Presidente Provinciale con avviso esposto presso le sede provinciale della Confederazione  e/o a mezzo posta - email - manifesti - avviso stampa con preavviso di trenta giorni.

Le riunioni del Comitato Esecutivo Provinciale sono presiedute dal Presidente Provinciale e in mancanza dal membro più anziano del Comitato Esecutivo Provinciale; il Presidente nomina il Segretario verbalizzante fra i presenti.

L'assenza ingiustificata per più di due volte consecutive di un membro del Comitato Esecutivo Provinciale, è considerata grave irregolarità e può comportare la rimozione dalla carica.

Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

E’ di competenza del Comitato Esecutivo Provinciale:

  • predisporre il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e la relazione illustrativa provinciale;
  • deliberare in merito all'organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari;
  • provvedere alla gestione ordinaria e continuativa della CONF.I.MED. a livello provinciale.

Tutte le delibere del Comitato Esecutivo Provinciale devono essere approvate dal Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo Provinciale è tenuto ad osservare e rispettare le direttive impartite dal Comitato Esecutivo e dal Comitato Esecutivo Regionale; la mancata osservanza è considerata grave irregolarità e può comportare la rimozione dalla carica dei membri.

Il membro rimosso dalla carica potrà ricorrere contro la delibera di rimozione rivolgendosi al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione.

 

Art. 24 - Il Presidente Provinciale

Il Presidente Provinciale ha la legale rappresentanza della Confederazione a livello provinciale, è eletto dall'Assemblea Provinciale, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Il Presidente Provinciale esprime e garantisce le caratteristiche peculiari della Confederazione ed ha la responsabilità dell’attuazione delle scelte politiche a livello provinciale.

Il Presidente Provinciale non può aprire rapporti di conto corrente bancari e/o postali, libretti di risparmio bancari e/o postali, aprire linee di credito o assumere personale senza la delibera del Consiglio.

Il Presidente Provinciale convoca l'Assemblea Provinciale e le riunioni del Comitato Esecutivo Provinciale e ne stabilisce l'ordine del giorno. In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo Provinciale salvo ratifica nella prima riunione successiva.

Il Presidente Provinciale è tenuto ad osservare e rispettare le direttive impartite dal Presidente e dal Presidente Regionale; la mancata osservanza è considerata grave irregolarità e può comportare la rimozione dalla carica.

Il Presidente Provinciale rimosso dalla carica potrà ricorrere contro la delibera di rimozione rivolgendosi al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione.

Il sistema sanzionatorio

Art. 25 - Commissariamento e scioglimento delle strutture territoriali

Il Consiglio può in ogni momento deliberare il commissariamento o lo scioglimento delle strutture territoriali, nel caso di disapplicazioni delle direttive impartite o comunque in tutti i casi in cui si verifichino:

  • gravi irregolarità nella gestione;
  • inattività protratta nel tempo;
  • gravi violazioni del presente statuto o delle direttive della CONF.I.MED.;
  • assunzioni di iniziative lesive dell’immagine della CONF.I.MED. e comunque contrastanti con gli scopi della CONF.I.MED..

Nei casi di particolare urgenza il commissariamento o lo scioglimento delle strutture territoriali può essere predisposto dal Presidente, salvo ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva.

Il commissariamento della struttura territoriale comporta la sospensione di tutti gli organi delle strutture territoriali commissariate e l’attribuzione del potere esecutivo ad un commissario straordinario che, entro il termine massimo di 12 mesi, dovrà attivare la procedura necessaria o al rinnovo delle cariche associative o allo scioglimento della struttura territoriale.

I Presidenti delle strutture territoriali potranno ricorrere contro il commissariamento rivolgendosi al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione.

 

Art. 26 - Sanzioni

L’associato o il dirigente che violi i propri doveri verso la Confederazione o non osservi gli obblighi derivanti dal presente statuto incorre nelle seguenti sanzioni:

  • biasimo scritto;
  • destituzione dalla carica;
  • sospensione da uno a sei mesi dall’esercizio delle facoltà di associato o dirigente;
  • espulsione dalla Confederazione e richiesta di rimborso dei danni causati.

Compete al Consiglio assumere le decisioni di cui sopra; contro tali decisioni è possibile presentare ricorso entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri il quale esamina tutti i casi disciplinari.

Norme transitorie

Art. 27 - Cariche Sociali

Alla registrazione del presente atto e in prima attuazione si stabilisce che le nomine del presente statuto sono effettuate dai comparenti e le cariche avranno la durata fino alla convocazione del primo Congresso che si terrà nel 2018.

 

Art. 28 - Riferimenti

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.